NUOVO CODICE DELLA NAUTICA 2018
Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il Nuovo Codice della Nautica. Cliccando sul titolo troverete il collegamento al Link del Ministero dei Trasporti con tutte le variazioni al decreto in corso.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 – Suppl. Ordinario n. 223)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
Il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l’articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l’effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell’abilitazione alla navigazione delle unita’ da diporto;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull’autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita’ da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
Adotta il seguente regolamento:
TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita’ da diporto
Art. 1.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d’ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.
Art. 2.
Costruzione delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di costruzione e’ facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta’ per l’iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto e’ costituito dall’estratto del registro delle navi in costruzione.
Art. 3.
Iscrizione delle navi da diporto
1. Per l’iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all’autorita’ competente il titolo di proprieta’ in una delle forme previste dall’articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l’estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia’ di nazionalita’ estera.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea chieda l’iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta’ e’ sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita’ del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell’unita’.
Art. 4.
Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
Art. 5.
Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite
1. Il proprietario di un’unita’ da diporto autocostruita ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del codice puo’ richiedere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta’, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l’acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l’iscrizione delle unita’ autocostruite e’ costituita da un’attestazione di idoneita’ rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformita’ CE, di cui all’articolo 9 del codice.
Art. 6.
Perdita di possesso
1. L’ufficio di iscrizione, ai fini dell’annotazione di cui all’articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell’unita’ ed archivia la relativa licenza di navigazione.
2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell’unita’, richiede all’ufficio di iscrizione l’annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell’unita’ ritrovata.
Eseguita l’annotazione, l’ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell’unita’ da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 7.
Iscrizione di unita’ da diporto a titolo di locazione finanziaria
1. Per l’annotazione di cui all’articolo 16 del codice, il proprietario dell’imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto puo’ avvenire avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 12, comma 2, del presente regolamento.
2. L’annotazione puo’ essere richiesta dal proprietario anche successivamente all’iscrizione dell’unita’, con le medesime modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all’utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l’annotazione con le medesime modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L’annotazione del nominativo dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e’ soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita’ navale.
5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita’ di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e’ sottoscritta dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Art. 8.
Pagamento stampati
1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l’interessato consegna all’ufficio d’iscrizione l’attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 9.
Pubblicita’ degli atti
1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unita’ ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.
Art. 10.
Forma del titolo per la pubblicita’
1. La trascrizione e l’annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall’articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell’atto indicato dall’articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l’annotazione puo’ essere costituito da una dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell’alienante autenticata.
Art. 11.
Documenti per la pubblicita’
1. La pubblicita’ e’ richiesta all’ufficio di iscrizione dell’unita’ da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all’articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall’articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalita’, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione per queste ultime e per le societa’ semplici, anche delle generalita’ delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita’ e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme o che l’ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l’indicazione dell’autorita’ giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) elementi di individuazione dell’unita’ da diporto;
e) indicazione dell’eventuale termine o condizione a cui e’ sottoposto l’atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l’indicazione della data di morte del precedente proprietario.
4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita’ e’ allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall’autorita’ consolare.
Art. 12.
Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita’
1. La trascrizione puo’ essere domandata anteriormente al pagamento dell’imposta di registro a cui e’ soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un’autorita’ giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l’interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, e’ trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione puo’ essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro a cui e’ soggetto il titolo. In tale ipotesi l’interessato presenta all’ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall’Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.
Art. 13.
Esecuzione della pubblicita’
1. L’ufficio di iscrizione dell’unita’ da diporto prende nota della domanda di pubblicita’ nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell’ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.
2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, e’ conservato negli archivi del-l’ufficio.
3. Dell’adempimento delle formalita’ eseguite l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
4. Nel concorso di piu’ atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e’ determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.
Art. 14.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo’ essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita’ o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l’interessato, previa denuncia alle autorita’ competenti, richiede al costruttore o all’importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
Art. 15.
Trasferimento di iscrizione
1. L’ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all’articolo 21, comma 1, del codice trasmette all’ufficio destinatario l’estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa.
2. L’ufficio destinatario iscrive l’unita’ nei propri registri in base alle risultanze dell’estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprieta’ e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
3. L’ufficio di provenienza cancella l’unita’, riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
Art. 16.
Cancellazione dai registri
1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del codice e’ presentata all’ufficio di iscrizione.
2. L’ufficio di iscrizione, accertata l’inesistenza o l’estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.
3. Per le unita’ da diporto destinate all’iscrizione in un registro di un altro Paese dell’Unione europea, ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l’interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all’equipaggio dell’unita’ o l’inesistenza di tali crediti.
Dell’avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all’INPS.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e’ corredata dal processo verbale compilato dall’autorita’ competente e attestante l’evento.
5. Il proprietario che intende vendere all’estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all’ufficio d’iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che e’ rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L’alienante presenta copia conforme dell’atto di vendita e l’ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell’atto medesimo.
6. In caso di trasferimento all’estero dell’unita’, l’ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l’iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall’iscrizione nel registro straniero.
Il proprietario dell’unita’ comunica gli estremi dell’avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell’unita’ non preveda l’iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’unita’.
Art. 17.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all’ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l’attestazione di idoneita’ rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l’ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l’originale o la copia conforme della denuncia presentata all’autorita’ competente.
Art. 18.
Licenza provvisoria per navi da diporto
1. L’ufficio presso il quale e’ in corso l’iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all’articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi:
a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;
b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell’autorita’ marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente e’ stata presa in consegna.
Art. 19.
Sigle di individuazione
1. Per le unita’ iscritte presso gli uffici marittimi di cui all’articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e’ composta dalla sigla dell’ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.
2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all’articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e’ composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Art. 20.
Potenza dei motori
1. I certificati per l’uso del motore rilasciati prima dell’entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l’uso del motore, l’interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita’ competenti, richiede al costruttore o all’importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all’articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l’uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l’interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita’ competenti, o ne chiede il rilascio all’ufficio presso il quale la stessa e’ depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all’importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l’interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita’ competenti, chiede il duplicato al costruttore o all’importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l’interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l’interessato e’ tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Art. 21.
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Le autorita’ indicate dall’articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell’ufficio che rilascia l’autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».
2. La sigla temporanea e’ riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell’imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L’autorita’ competente rilascia l’autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.
Art. 22.
Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
1. Le unita’ autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall’articolo 29 del codice. L’apparato e’ utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.
2. L’ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unita’ su cui l’apparato e’ installato, costituito dal nome del titolare dell’autorizzazione seguito dalla sigla dell’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione e dal numero progressivo dell’autorizzazione.
3. L’utilizzo dell’apparato non e’ soggetto a licenza di esercizio.
Art. 23.
Ruolino di equipaggio
1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e’ individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall’uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche’ alle autorita’ consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorita’ consolari, all’atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validita’ di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell’ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l’avvenuto rilascio all’INPS, all’ufficio di iscrizione dell’unita’ da diporto, nonche’ al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all’armatore dell’unita’.
4. Alla scadenza di validita’ del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e’ trasmesso all’INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all’ufficio che ne aveva assunto il carico.
Art. 24.
Uso commerciale delle unita’ da diporto
1. Il proprietario o l’armatore, per l’annotazione dell’uso commerciale ai sensi dell’articolo 2 del codice, presenta all’ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l’attivita’ che intende compiere e corredata da:
a) certificato d’iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa’ esercente le attivita’ commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del codice, nonche’ gli estremi dell’iscrizione nel suddetto registro;
b) licenza di navigazione delle unita’ interessate.
2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all’ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell’annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell’uso commerciale che si intende svolgere.
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unita’ appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L’uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e’ consentito all’utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell’articolo 265 del codice della navigazione.
TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 25.
Patenti di categoria A
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita’ a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell’interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita’ a motore. Sono considerate a motore quelle unita’ in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt e’ inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Art. 26.
Patenti di categoria B
1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unita’ da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Art. 27.
Patenti di categoria C
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita’ da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualita’ di ospite di eta’ non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unita’ sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
Art. 28.
Autorita’ competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 29.
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L’esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e’ sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonche’ tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l’esaminatore e’ assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
2. La commissione d’esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa e’ nominata dal capo del circondario marittimo ed e’ costituita:
a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell’abilitazione di comandante di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d’altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualita’ di membro;
c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita’ di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.
3. La commissione d’esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto e’ nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita’ indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. I programmi e le modalita’ di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 30
Estensione dell’abilitazione
1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l’abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per l’abilitazione posseduta.
Art. 31.
Esercitazioni pratiche
1. Coloro che hanno presentato domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita’ da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, purche’ a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l’interessato aspira a conseguire.
2. Copia della domanda, completa di visto dell’autorita’ marittima o dell’ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identita’ personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unita’ da diporto. Detto documento ha validita’ di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.
3. Le prove d’esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione per l’esercitazione a bordo delle unita’ da diporto.
4. Il capo del circondario marittimo o l’autorita’ preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalita’ nonche’ le misure di sicurezza per l’effettuazione delle esercitazioni.
Art. 32.
Conseguimento delle patenti senza esami
1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita’ navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonche’ i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita’ navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita’ madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita’ per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, puo’ conseguire, senza esami, le patenti di cui all’articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita’ navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La facolta’ di cui ai commi 1 e 2 e’ esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall’estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell’abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
Art. 33.
Persone in possesso di titoli professionali
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita’ possono comandare e condurre le unita’ da diporto, nei limiti indicati nell’allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche’ coloro che sono iscritti nel registro di cui all’articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validita’ ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalita’ stabilite nell’allegato III.
Art. 34.
Comando di unita’ da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purche’ a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all’articolo 27 del codice entro i limiti dell’abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all’estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l’obbligo di patente nautica e’ regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell’unita’.
3. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea si prescinde dall’obbligo del titolo per comandare le unita’ da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita’ da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell’unita’ non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
Capo II
Requisiti
Art. 35.
Requisiti per l’ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta’.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all’articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b)
del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami e’ dichiarata l’eventuale richiesta di limitazione alle sole unita’ a motore.
Art. 36.
Giudizio di idoneita’
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell’allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all’uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne’ la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneita’ psichica e fisica e’ espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I, dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo’ essere espresso, altresi’, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneita’ e’ demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita’ delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneita’ e’ inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e’ disposto dall’autorita’ marittima o dal prefetto.
7. L’accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell’allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e’ ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37.
Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche’ coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonche’ dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonche’ dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’autorita’ marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale e’ sostituito da una dichiarazione dell’autorita’ consolare.
Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38.
Termine di validita’ delle patenti
1. La patente nautica ha validita’ di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e’ ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta’.
2. La validita’ delle patenti di categoria C e’ limitata ad un periodo piu’ breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente puo’ essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita’ decorre dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.
Art. 39.
Revisione delle patenti nautiche
1. L’autorita’ che ha rilasciato la patente puo’ disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell’idoneita’ fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L’esito della visita medica e’ comunicato all’autorita’ marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l’annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.
Art. 40.
Sospensione delle patenti nautiche
1. La patente nautica e’ sospesa dall’autorita’ che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell’idoneita’ fisica e psichica di cui all’articolo 36. In tal caso la patente e’ sospesa fino a quando l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita’ psicofisica.
2. La patente puo’ essere altresi’ sospesa in uno dei seguenti casi:
a) dall’autorita’ marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e’ stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) dall’autorita’ marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e’ stato commesso, quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumita’ pubblica o da produrre danni;
c) dall’autorita’ che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.
3. La durata della sospensione della patente non puo’ superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.
4. La patente nautica e’ inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell’abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita’ da diporto e delle navi o per i delitti contro l’incolumita’ pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l’ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all’autorita’ marittima del luogo dove il fatto e’ stato commesso ovvero al prefetto se il fatto e’ avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita’ dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita’, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all’interessato di consegnarla entro cinque giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e’ da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e’ disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e’ trasmessa dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, nel termine di quindici giorni, all’ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all’ufficio che ha provveduto al rilascio per l’annotazione nel registro delle patenti nautiche.
Art. 41.
Revoca delle patenti
1. La patente nautica e’ revocata dall’autorita’ che l’ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia piu’ in possesso, con carattere permanente, dell’idoneita’ fisica e psichica di cui all’articolo 36, ovvero non sia piu’ in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 37.
2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l’interessato puo’ conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell’idoneita’ neuro-motoria, l’interessato ha facolta’ di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneita’ di cui all’articolo 36.
Capo IV
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 42.
Disciplina delle scuole nautiche
1. I centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l’autorizzazione di cui al comma 2.
4. L’autorizzazione di cui al comma 2 e’ rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attivita’ di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche’ coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L’attivita’ di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e’ svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorita’ marittima o l’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
Art. 43.
Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita’ a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non e’ richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell’ente o dell’associazione fa parte della commissione d’esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana e’ centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualita’ di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Art. 44.
Commissioni d’esame fuori sede
1. Le scuole nautiche nonche’ gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all’autorita’ marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.
2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.